Codice penale militare (CPM) Art. 51

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 51 CPM dal 2025

Art. 51 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 51 Confisca di oggetti pericolosi

1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.

2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.