Art. 51 LAgr dal 2025

Art. 51 Delega di compiti pubblici
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2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti. (1)
3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.