LAgr Art. 51 - Delega di compiti pubblici

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 51 LAgr dal 2025

Art. 51 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 51 Delega di compiti pubblici

1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

  • a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;
  • b. sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;
  • c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati. (1)
  • 2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti. (1)

    3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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