Art. 51 LFPr dal 2024

Art. 51 Compiti dei Cantoni
1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d’orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L’offerta di base è in genere gratuita.
2 Essi provvedono a coordinare l’orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 1982 (1) sull’assicurazione contro la disoccupazione.
(1) RS 837.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.