Art. 501 CCS dal 2025

Art. 501 Ufficio dei testimoni
1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.
2 I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3 Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.