Art. 50 ONC dal 2025

Art. 50 (1) Uso della strada
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2 Per attività, segnatamente giuochi, praticate su un’area delimitata, può essere utilizzata l’area di traffico destinata ai pedoni e su strade secondarie con poco traffico (ad es. nei quartieri d’abitazione) tutta la superficie della carreggiata, nella misura in cui non vengono ostacolati o messi in pericolo gli altri utenti della strada.
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(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.