Art. 50 LAINF dal 2024

Art. 50 (1) Compensazione
I crediti in conformit della presente legge e quelli in restituzione di rendite e d’indennit giornaliere dell’AVS/AI, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie e di prestazioni complementari all’AVS/AI possono essere compensati con prestazioni esigibili.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.