Art. 50 LEF dal 2024

Art. 50 Foro del
debitore
domiciliato all’estero
1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima.
2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.