LSerFi Art. 50 - Eccezioni

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 50 LSerFi dal 2024

Art. 50 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 50 (1) Eccezioni

1 Per un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) non è necessario redigere un prospetto.

2 La FINMA può esentare integralmente o parzialmente dalle disposizioni del presente capitolo gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol (2) , sempreché questi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 3ter LICol e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011).
(2) RS 951.31

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.