Art. 5 REDD dal 2022

Art. 5 Precedenza
1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente e i vicepresidenti della Corte e dopo i presidenti di Sezione, in ordine di data di assunzione dell’incarico a norma dell’articolo 2 paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.2. I vicepresidenti della Corte preposti a tale funzione il medesimo giorno prendono posto in relazione alla durata delle loro funzioni di giudice. In caso di parit , prendono posto in relazione all’et . La stessa regola vale per i presidenti di Sezione.3. I giudici la cui durata delle funzioni è la medesima prendono posto in relazione all’et .4. I giudici ad hoc prendono posto in relazione all’et , dopo i giudici eletti.
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