Art. 5 LAINF dal 2024

Art. 5 Strutturazione
1 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni completive sull’assicurazione facoltativa. Ne regola segnatamente l’affiliazione, la dimissione, l’esclusione ed il calcolo dei premi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.