Art. 5 LDIP dal 2025

Art. 5 Proroga di
foro
1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. (1) Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo.
2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero.
3 ... (3)
(1) Nuovo testo nel per. giusta l’all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460).(2) Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460).
(3) Abrogato dall’all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.