Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EMRK) Art. 5
Zusammenfassung der Rechtsnorm EMRK:
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato di diritto internazionale che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali. Adottato nel 1950, stabilisce gli obblighi degli Stati Parti di rispettare, proteggere e garantire tali diritti. I cittadini possono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere giustizia in caso di violazione dei loro diritti. La CEDU influenza la giurisprudenza e la legislazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa la Svizzera.
Art. 5 EMRK dal 2022
Art. 5 Diritto alla libert e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libert e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libert salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorit giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all’autorit competente;e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libert durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza.4. Ogni persona privata della libert mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalit della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
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