Art. 5 LDP dal 2022

Art. 5 Principi per l’espressione del voto
1 Il voto è espresso mediante schede ufficiali. Sono loro parificate le schede di rilevamento cantonali per l’elaborazione elettronica dei dati. (1)
2 Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.
3 Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell’urna o votando per corrispondenza. (2) La sperimentazione del voto elettronico è retta dall’articolo 8a. (3)
4 e 5 … (4)
6 La scheda può essere deposta nell’urna da terzi se tale procedura è ammessa dal diritto cantonale per le votazioni ed elezioni cantonali. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può far riempire la scheda secondo le sue istruzioni da un avente diritto di voto di sua scelta. (5)
7 Il segreto del voto dev’essere tutelato.
(1) Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
(3) Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
(4) Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 309).
(5) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).
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