Art. 5 LL dal 2023
Art. 5 speciali per aziende industriali
1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’autorit cantonale. (1)
2 Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purché:
a. il modo o l’organizzazione del lavoro siano determinati o dall’uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall’esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppureb. il modo o l’organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati oppurec. la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari. (1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 ([RU 2008 2265]; [FF 2007 309]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.