Art. 5 LADI1 dal 2024

Art. 5 Pagamento dei contributi
1 Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.
2 I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all’obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell’AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.
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