Art. 5 LStrl dal 2024

Art. 5 Entrata e partenza Condizioni d’entrata
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2 Egli deve offrire garanzia che partir dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali. (4)
4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).(2) RS 311.0
(3) RS 321.0
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3539, FF 2019 171).
(5) Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.