Art. 49b CPM dal 2025

Art. 49b Disposizioni comuni.
Recidiva (1)
1
Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
2
L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.