CPM Art. 49b -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 49b CPM dal 2025

Art. 49b Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 49b Disposizioni comuni.
Recidiva
(1)

1

 Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

2

 L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.

(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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