Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 49a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 49a OETV dal 2025

Art. 49a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 49a (1) Impianti per gas liquefatto

1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquefatto, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall’articolo 32c dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 (2) sulla prevenzione degli infortuni.

2 Sono fatte salve le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade.

(1) Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 22 feb. 2017, in vigore al 1° apr. 2017 (RU 2017 1657). Correzione del 4 apr. 2017 (RU 2017 2291).
(2) RS 832.30

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