Art. 494 CCS dal 2022

Art. 494 I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
2 Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.
3 Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.
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