Art. 49 LD dal 2023

Art. 49 Sezione 3: Regime di transito
1 Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due localit situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito.
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3 Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse (1) in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato.
4 Il capoverso 3 non è applicabile se le merci sono state riesportate entro il termine stabilito e la loro identit è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.
(1) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.