Art. 49 REDD dal 2022

Art. 49 Ricorsi individuali
1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esaminato da un Comitato, fatta salva una speciale ragione per procedere diversamente.2. Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminer il ricorso in qualit di giudice relatore.
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