REDD Art. 49 - Ricorsi individuali

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 49 REDD dal 2022

Art. 49 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 49 Ricorsi individuali

1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere stralciato dal ruolo, questo è esaminato da un Comitato, fatta salva una speciale ragione per procedere diversamente.2. Quando la Corte è investita a norma dell’articolo 34 della Convenzione, e il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera, il presidente della Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminer il ricorso in qualit di giudice relatore.3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore:

  • a) può chiedere alle parti di fornire, entro un termine prestabilito, informazioni sui fatti, i documenti e gli elementi che ritiene pertinenti;
  • b) decide se il ricorso debba essere esaminato da un Comitato o da una Camera, fermo restando che il presidente della Sezione può disporre che il caso venga deferito a una Camera;
  • c) sottopone rapporti, bozze di testi e altri documenti utili alla Camera o al suo presidente per assolvere le loro funzioni.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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