Art. 49 LCStr dal 2024

Art. 49 Norme per gli altri utenti della strada Pedoni
1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle localit .
2 Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all’improvviso. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1961, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1417; FF 1961 767).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.