Art. 49 CPM dal 2025

Art. 49 Delle altre misure
1 Il giudice esclude dall’esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l’articolo 64 del Codice penale svizzero (1) .
2 Il giudice può escludere dall’esercito il condannato a un’altra pena.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.