Art. 481 CCS dal 2025

Art. 481 Dei modi di disporre
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.