Art. 48 CCS dal 2024

Art. 48 C. Disposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
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3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile. (4)
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
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(2) RS 831.10
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.