Art. 48 LD dal 2023
Art. 48 Sezione 2: Immissione in libera pratica
1 Le merci estere cui si intende assegnare lo statuto doganale di merci svizzere devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica.
2 Nella procedura d’immissione in libera pratica:a. sono determinati i tributi doganali all’importazione;b. si rinuncia eventualmente alla riscossione dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;c. è eventualmente stabilito il diritto alla restituzione o al recupero dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
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