Art. 48 LADI1 dal 2024

Art. 48 Rifusione dell’indennit per intemperie
1 La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennit per intemperie (art. 42 e 43).
2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennit per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro. (1)
3 Le indennit che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.