Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) Art. 47b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 47b LAMaI dal 2025

Art. 47b Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 47b (1) Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali

1 Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5bis, 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2 In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 1, il DFI o il governo cantonale competente possono prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a. Le sanzioni consistono:

  • a. nell’ammonizione;
  • b. nella multa sino a 20 000 franchi.
  • (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.