Art. 47b LAMaI dal 2025

Art. 47b (1) Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle cure ambulatoriali
1 Su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a comunicano gratuitamente al Consiglio federale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere i compiti di cui agli articoli 43 capoversi 5 e 5bis, 46 capoverso 4 e 47. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.