Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 47

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 47 LCaGi dal 2025

Art. 47 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 47 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 3 per autorità

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • a. le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale:
  • per rilasciare e revocare licenze di condurre o licenze per allievo conducente secondo la legge federale del 19 dicembre 1958 (1) sulla circolazione stradale;
  • b. gli organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l’esclusione dal servizio di protezione civile:
  • per esaminare un’esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002 (2) sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
  • c. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA):
  • per controllare se le persone che necessitano di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA in virtù delle leggi sui mercati finanziari offrono la garanzia di un’attività irreprensibile;
  • d. l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori:
  • per concedere e revocare abilitazioni e pronunciare ammonimenti e misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale;
  • e. (3) l’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio:
  • per effettuare l’esame di cui all’articolo 928a capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni (CO) (4) .

    (1) RS 741.01
    (2) RS 520.1
    (3) Introdotta dal n. I 5 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321).
    (4) RS 220

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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