Art. 47 LAM dal 2024

Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
1 Dal momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalit della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS (1) , ma al più tardi dal raggiungimento dell’et di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS, la rendita d’invalidit accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla met del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4). (2)
2 In deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA (3) , è esclusa la revisione della rendita di vecchiaia in seguito a una modifica del grado d’invalidit . (4)
(1) RS 831.10(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
(3) RS 830.1
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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