Art. 47 CPM dal 2025

Art. 47 Delle misure Misure terapeutiche e internamento
1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero (1) sulle misure terapeutiche e sull’internamento (art. 56–65).
2 L’autorità competente è quella del Cantone d’esecuzione.
3 Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.