Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 47

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 47 LPP dal 2025

Art. 47 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 47 (1) Cessazione dell’assicurazione obbligatoria

1 L’assicurato che cessa d’essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore.

2 L’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l’istituto collettore. (2)

(1) Nuovo testo giusta l’art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1982 2184; FF 1980 III 469).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Frei, Stauffer, HürzelerBasler Kommentar Berufliche Vorsorge2021
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