Art. 47 LPGA dal 2024
Art. 47 Consultazione degli atti
1 Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:a. l’assicurato per i dati che lo riguardano;b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge;c. le autorit competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d’assicurazione sociale (1) , per i dati necessari per adempiere tale compito;d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale.
2 Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati.
(1) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; [RU 1974 1051]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.