Art. 462 CCS dal 2025
Art. 462 (1)
Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve: (2) 1. in concorso con i discendenti, la metà della successione;2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’intera successione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 ([RU 1986 122 ][153 ]art. 1; [FF 1979 II 1119]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2005 5685]; [FF 2003 1165]).
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