Art. 46 CPP dal 2024

Art. 46 Rapporti diretti tra autorit
1 Le autorit comunicano direttamente tra loro (1) .
2 Le domande d’assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell’autorit richiedente o in quella dell’autorit richiesta.
3 Se non è chiaro quale sia l’autorit competente, l’autorit richiedente indirizza la domanda d’assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all’autorit competente.
(1) L’autorit giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.chEs besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.