Art. 46 LAgr dal 2025
Art. 46 Orientamento strutturale Effettivi massimi
1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.
2 Qualora un’azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.
3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:a. la stazione di ricerca agronomica della Confederazione;b. le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regionale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari delle aziende dei settori lattiero e alimentare;c. le aziende sperimentali. (1)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
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