Art. 46 ORC dal 2025
Art. 46 (1) Notificazione e documenti giustificativi
1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale.
2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale (art. 650 cpv. 2 CO);b. l’atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d’amministrazione (art. 652g cpv. 2 CO);c. lo statuto modificato;d. la relazione sull’aumento del capitale firmata da un membro del consiglio d’amministrazione (art. 652e CO);e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione da cui risulti in quale istituto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;f. se del caso, il prospetto;g. nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (2) .
3 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;b. l’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO);c. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: una prova della copertura dell’ammontare dell’aumento conformemente all’articolo 652d capoverso 2 CO.
4 Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 652f cpv. 1 CO).
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(2) [RS 957.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.