Art. 46 LFus dal 2023

Art. 46 Garanzia dei crediti
1 Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le societ partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti.
2 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la societ prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito.
3 Invece di prestare garanzia, la societ che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.