LFus Art. 46 - Garanzia dei crediti

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 46 LFus dal 2023

Art. 46 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 46 Garanzia dei crediti

1 Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le societ partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti.

2 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la societ prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito.

3 Invece di prestare garanzia, la societ che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.


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