LSerFi Art. 46 - Disposizioni completive

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 46 LSerFi dal 2024

Art. 46 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 46 Disposizioni completive

Il Consiglio federale emana disposizioni completive, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli emittenti e dei valori mobiliari, segnatamente:

  • a. sul formato del prospetto e del prospetto di base, della nota di sintesi, delle condizioni definitive e dei supplementi;
  • b. sul contenuto della nota di sintesi;
  • c. sulle indicazioni che devono figurare nel prospetto;
  • d. sui documenti ai quali si può rimandare.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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