Art. 46 LSerFi dal 2024
Art. 46 Disposizioni completive
Il Consiglio federale emana disposizioni completive, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli emittenti e dei valori mobiliari, segnatamente:a. sul formato del prospetto e del prospetto di base, della nota di sintesi, delle condizioni definitive e dei supplementi;b. sul contenuto della nota di sintesi;c. sulle indicazioni che devono figurare nel prospetto;d. sui documenti ai quali si può rimandare.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.