OLL1 Art. 46 -

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 46 OLL1 dal 2023

Art. 46 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 46 Sezione 2: Ulteriori misure

(art. 17e LL)In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve, quali ulteriori misure, in particolare:

  • a. mettere a disposizione un mezzo di trasporto sicuro se la sicurezza personale di un lavoratore sul tragitto da e verso il luogo di lavoro potrebbe essere messa a rischio;
  • b. mettere a disposizione mezzi di trasporto in mancanza di mezzi di trasporto pubblici;
  • c. approntare attrezzature di cucina per preparare pasti caldi in un locale idoneo oppure servire pasti caldi;
  • d. sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o di assistenza conformemente all’articolo 36 della legge, affinché essi possano provvedervi direttamente o attraverso terzi.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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