Art. 46 OLL1 dal 2023
Art. 46 Sezione 2: Ulteriori misure
(art. 17e LL)In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve, quali ulteriori misure, in particolare:a. mettere a disposizione un mezzo di trasporto sicuro se la sicurezza personale di un lavoratore sul tragitto da e verso il luogo di lavoro potrebbe essere messa a rischio;b. mettere a disposizione mezzi di trasporto in mancanza di mezzi di trasporto pubblici;c. approntare attrezzature di cucina per preparare pasti caldi in un locale idoneo oppure servire pasti caldi;d. sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o di assistenza conformemente all’articolo 36 della legge, affinché essi possano provvedervi direttamente o attraverso terzi.
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