Art. 458 CCS dal 2024

Art. 458 II. Stirpe dei genitori
1 Se il defunto non lascia discendenti, l’eredit si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.
2 Il padre e la madre succedono in parti eguali.
3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell’altra linea.
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