Art. 456 CPP dal 2024

Art. 456 Procedimenti su azione penale privata
Sino alla chiusura del procedimento di primo grado, i procedimenti su azione penale privata secondo il diritto cantonale anteriore pendenti dinanzi a un giudice di primo grado al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.