Art. 453 CPP dal 2024

Art. 453 Sezione 3: Procedura di ricorso Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice
1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorit competenti in virtù di tale diritto.
2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all’autorit che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
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