Art. 451 CCS dal 2025

Art. 451 Dei rapporti con i terzi e dell’obbligo di collaborazione
1 L’autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti. Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza. (1)
(1) Secondo e terzo per. introdotti dalla cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 84; FF 2016 4585, 4599).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.