Art. 45 LD dal 2023

Art. 45 Trasporto in condotte
1 Le merci trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale.
2 L’obbligo di dichiarazione doganale incombe titolare dell’impianto in condotta.
3 Il titolare deve permettere all’UDSC di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.