LCaGi Art. 45 - Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 1 per autorità

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 45 LCaGi dal 2025

Art. 45 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 45 Autorità con diritto di consultare in linea l’estratto 1 per autorità

1 Soltanto le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto 1 per autorità (art. 37), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

  • a. le autorità giudicanti penali ordinarie, i pubblici ministeri cantonali, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali minorili ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. b e c e 7 PPMin (1) e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’art. 12 lett. c CPP (2) :
  • per svolgere procedimenti penali, in particolare per:
  • chiarire le questioni di competenza
  • esaminare la vita anteriore dell’imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico
  • accertare e valutare l’insuccesso di un periodo di prova
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell’imputato;
  • b. le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali in virtù del diritto federale:
  • per svolgere procedimenti penali, in particolare per:
  • chiarire le questioni di competenza
  • esaminare la vita anteriore dell’imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico
  • accertare e valutare l’insuccesso di un periodo di prova
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell’imputato;
  • c. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale:
  • per svolgere procedure di assistenza giudiziaria internazionale e procedure di estradizione;
  • d. le autorità preposte all’esecuzione delle pene e delle misure (compresi l’assistenza riabilitativa, i giudici d’applicazione delle pene e delle misure e le autorità inquirenti competenti per l’esecuzione nella procedura penale minorile):
  • per provvedere all’esecuzione delle pene e delle misure, in particolare per:
  • allestire un piano di esecuzione
  • consentire la rielaborazione terapeutica del reato
  • formulare un pronostico in vista dell’autorizzazione di un regime aperto o di una decisione successiva inerente a una misura
  • verificare l’eventuale esistenza di pene non eseguite in vista di una liberazione condizionale
  • valutare il rischio di recidiva nell’ambito dell’assistenza riabilitativa
  • evitare decisioni contraddittorie nella valutazione dell’insuccesso di un periodo di prova o di un regime aperto;
  • e. i servizi competenti dell’Ufficio federale di polizia:
  • 1. per perseguire i reati di cui agli art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP nell’ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per:
  • corroborare o infirmare indizi di reato
  • coordinare i procedimenti, segnatamente al fine di evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilità di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l’ambiente di vita dell’autore,
  • 2. per trasmettere informazioni alle autorità seguenti, se tali dati sono necessari all’estero per perseguire reati nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria:
  • a Interpol
  • all’Ufficio europeo di polizia (Europol), in applicazione dell’art. 355a CP (3)
  • a servizi di polizia esteri, nell’ambito della cooperazione bilaterale di polizia
  • ad autorità estere di perseguimento penale, in applicazione dell’art. 7 della legge del 12 giugno 2009 (4) sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS);
  • f. i servizi cantonali di polizia:
  • per perseguire i reati nell’ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per:
  • corroborare o infirmare indizi di reato
  • evitare indagini parallele
  • esaminare l’attendibilità di persone interrogate
  • esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti
  • proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l’ambiente di vita dell’autore.
  • 2 Nell’ambito della trasmissione di informazioni di polizia all’estero ai sensi del capoverso 1 lettera e numero 2 non possono essere trasmesse copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive (art. 22 cpv. 1).

    (1) RS 312.1
    (2) RS 312.0
    (3) RS 311.0
    (4) RS 362.2

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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