Art. 45 CPP dal 2023

Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza
1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorit penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attivit ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autorit penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attivit ufficiale delle stesse.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.