Art. 45 LDIP dal 2022

Art. 45 celebrato all’estero
1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Svizzera.
2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullit del matrimonio. (1)
3 ... (2)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).(2) Introdotto dall’all. n. 17 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata (RU 2005 5685; FF 2003 1165). Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.