Art. 45 ORC dal 2024
Art. 45 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio delle societ anonime contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova societ anonima;b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;c. la sede e il domicilio legale;d. la forma giuridica;e. la data dello statuto;f. se limitata, la durata della societ ;g. lo scopo;h. (1) l’entit e la moneta del capitale azionario e dei conferimenti effettuati, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato;j. (1) se è emesso un capitale di partecipazione, l’entit e la moneta di tale capitale di partecipazione e dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di preferenza ad essi inerenti;l. nel caso di una limitazione della trasmissibilit delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;m. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;n. i membri del consiglio di amministrazione;o. le persone autorizzate a rappresentare;p. se la societ non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;q. se la societ effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;r. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;s. (1) la forma delle comunicazioni della societ ai suoi azionisti prevista dallo statuto;t. (4) in caso di azioni al portatore: il fatto che la societ ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo (5) ;u. (6) un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti: (1) a. il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;b. (8) ...c. la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entit nonché delle azioni emesse a tale scopo;d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.
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(1) (2)
(2) (3)
(3) (7)
(4) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 ([RU 2020 971]).
(5) [RS 957.1]
(6) Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(8) Abrogata dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(9) Abrogato dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.