LFus Art. 45 - Diffida ai creditori

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 45 LFus dal 2023

Art. 45 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 45 Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori Diffida ai creditori

I creditori di tutte le societ partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.


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