Art. 45 LFus dal 2023

Art. 45 Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori Diffida ai creditori
I creditori di tutte le societ partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.